Legge 104/1992 – Permessi e linee guida

La legge 104 /1992 prevede agevolazioni lavorative per i familiari che richiedono assistenza e per gli stessi lavoratori con disabilità. I permessi retribuiti consistono in tre giorni al mese o, in alcuni casi, in due ore di permesso giornaliero.
Principalmente ad occuparsi dei permessi lavorativi previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992, sono stati gli enti previdenziali. Le condizioni sono diverse a seconda che a richiederli siano i genitori, i familiari o gli stessi lavoratori.

I permessi retribuiti spettano ai lavoratori dipendenti:
1. disabili in situazione di gravità;
2. genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazione di gravità;
3. coniuge, parenti o affini entro il 2° grado di familiari disabili in situazione di gravità. Il diritto può essere esteso ai parenti e agli affini di terzo grado soltanto qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (L. 183/2010).

Riferimento: INPS – Permessi retribuiti legge 104