Legge n. 68

Legge n. 68 del 12 marzo 1999  tratta le “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (e il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 10.10.2000 n. 333) che si prefigge lo scopo di promuovere l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso un collocamento mirato.
La legge permette ai datori di lavoro privati e pubblici con più di 15 dipendenti, che devono rispettare l’obbligo di assunzione di una quota di lavoratori disabili, di accedere ad agevolazioni economiche e supporti tecnici e consulenziali.

I soggetti beneficiari
Le persone rientranti tra le categorie protette che hanno diritto alle assunzioni obbligatorie sono:

  • Le persone in età lavorative affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e i portatori di handicap intellettivo, che comportano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile.
  • Gli invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33% accertato dall’INAIL.
  • I non vedenti o i sordomuti di cui alle leggi n. 38 e 381 del 1970.
  • Gli invalidi di guerra , invalidi civili di guerra, invalidi per servizio con minorazioni ascritte dalla prima alla ottava categoria del T.U. sulle pensioni di guerra.
  • Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata ed i loro familiari (legge n.407/ 23.11.98).

Riferimento: INPS – Assunzione categorie protette
Approfondimento: Legge 68/99